La visita preventiva/preassuntiva dei lavoratori: opportunità oltre all’obbligo.
Caliamoci nel problema
Il Sig. L.P. muratore di lungo corso, entra in una piccola azienda di edilizia civile. L’azienda pensa a costruire muri e la visita medica non è una priorità; il lavoratore arriva a visita preventiva dopo 6 mesi dall’assunzione e dice al MC che è appena stato dal patronato per richiedere la Malattia Professionale per ipoacusia e per ernia discale. Dalla documentazione presentata, anche senza aspettare l’esito, sappiamo che la malattia professionale verrà quasi certamente riconosciuta.
Posto che in questi 6 mesi di lavoro senza aver fatto la visita di idoneità alla mansione il il Datore di Lavoro ha rischiato una sanzione, ora cosa può fare col lavoratore? Può fare il muratore? Cosa rischia l’azienda? è colpa di questa ditta o di quella precedente?
Introduzione
Il D.Lgs. 81/08 prevede che nelle attività lavorative per le quali sia prevista la Sorveglianza Sanitaria è obbligatorio eseguire la visita medica all’assunzione. (Art. 41 co. 2 lett. a).
Quando mandare il lavoratore a visita?
La visita preventiva può essere eseguita indifferentemente prima o dopo la firma del contratto, l’importante è eseguire la visita prima di esporre il lavoratore ai rischi lavorativi.
Il lavoratore andrebbe pertanto visitato, in linea teorica, prima di iniziare il periodo di prova.
Il periodo di tolleranza di un mese, del quale a volte si sente parlare, in realtà non esiste.
A cosa serve la visita preventiva/preassuntiva? (obbligo)
Il MC in sede di visita preventiva/preassuntiva valuta il rischio per il lavoratore di sviluppare, per causa lavorativa, una nuova malattia o di peggiorare malattie preesistenti.
Nel caso in cui il MC rilevi una di tali condizioni di rischio deve aumenta la tutela per quello specifico lavoratore emettendo un giudizio di idoneità parziale con limitazioni e/o prescrizioni.
Il giudizio di idoneità viene quindi trasmesso ai diretti interessati: il lavoratore e il datore di lavoro. Il datore di lavoro a sua volta informa il preposto delle eventuali prescrizioni/limitazioni.
Il rispetto del giudizio di idoneità evita che la salute del lavoratore possa aggravarsi.
Fotografare il lavoratore all’ingresso in azienda! (opportunità)
Con la visita di assunzione il MC registra in cartella sanitaria le patologie già presenti all’assunzione. Questa demarcazione è fondamentale perché tutte le patologie già presenti non possono certo essere attribuite al nuovo datore di lavoro.
In alcuni casi è anche importante richiedere in sede di visita preventiva richiesta di Malattia Professionale per il lavoratore. Così facendo si informano direttamente INAIL, ASL e INL che per quella patologia bisogna andare a bussare alle aziende dove il lavoratore aveva già lavorato, non in quella attuale.
Un lavoratore con una Malattia Professionale può lavorare in azienda?
Certo che sì, anzi, per il ragionamento che sottende l’emissione di un giudizio di idoneità alla mansione, che un lavoratore abbia o non abbia una certificazione di malattia professionale è del tutto irrilevante!
Il lavoratore con malattia professionale riconosciuta è un lavoratore suscettibile nei confronti del rischio per il quale ha già ottenuto riconoscimento del danno e, pertanto, andrà sottoposto a particolari tutele.
Es. un lavoratore con MP riconosciuta per ipoacusia può comunque esporsi a rumore, dovrà stare particolarmente attento ad indossare correttamente i DPI per non farla peggiorare (e il preposto deve controllare..)
Si possono fare i controlli per l’alcol e per le droghe in visita “preventiva/preassuntiva”?
Sì, come previsto dall’Art. 41 co. 4.